6 luglio, muore il web italiano

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar



    Group
    L'Oasi del Tempo
    Posts
    16,699
    Location
    Spettro di Arcani Mondi...

    Status
    Offline
    6 luglio, muore il Web italiano
    di Alessandro Longo

    Dalla settimana prossima l'Autorità delle comunicazioni avrà il diritto arbitrario di oscurare siti senza un processo. Una norma che non esiste in nessun Paese libero. Fortemente voluta da Berlusconi e da Mediaset

    Il 6 luglio arriverà una delibera Agcom, sulla tutela del copyright online, e sarà una forma di censura del web, in nome degli interessi di Mediaset e delle lobby dell'audiovisivo, con il beneplacito del centro destra. E' questo l'allarme lanciato da un gruppo di associazioni (Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Studio Legale Sarzana). Avevano già fatto una campagna contro i rischi di quella delibera, ma speravano ancora di cambiare le cose. Speranze fallite venerdì, dopo aver incontrato Corrado Calabrò, presidente Agcom (Autorità garante delle comunicazioni). «Abbiamo appreso che non c'è spazio per la mediazione e che Agcom intende approvare la delibera-censura in fretta e furia», dice Luca Nicotra, segretario di Agorà Digitale, associazione di area Radicale. Nel testo definitivo dovrebbe insomma restare il principio di fondo, già presente nell'attuale bozza della delibera: Agcom avrà il potere di oscurare siti web accusati di facilitare la pirateria. Senza passare da un regolare processo, ma solo a fronte di una segnalazione da parte dei detentori di copyright.

    Ma perché gridare alla censura? Come motivate quest'allarme?
    «La questione alla base è che il diritto d'autore sul web ha tantissimi ambiti ed è possibile che l'industria del copyright metta in piedi interi uffici dedicati a segnalare presunte violazioni all'Autorità, come avvenuto in altri Paesi. L'Autorità non avrà i mezzi per gestire le decine di migliaia di segnalazioni che arriveranno. Sarà il Far west, ci saranno decisioni sommarie, ai danni di siti anche innocenti. Siamo il primo Paese al mondo a dare ad Agcom questo potere. Calabrò stesso ci ha detto che sa di muoversi in un territorio di frontiera... ».

    Però ci si potrà difendere opponendosi all'oscuramento del sito.
    «Secondo la delibera, potrà farlo il gestore del sito web, ma non l'utente che carica il contenuto in questione. Sarà un salto nel buio. Il nostro colloquio con Calabrò ci ha confermato che l'Autorità non è preparata a questo».

    Perché non lo è?
    «Per esempio: abbiamo detto a Calabrò che i provider Internet avranno grosse spese per rimuovere i contenuti dal web e lui ci ha risposto che non lo sapeva, che non gliel'avevano detto. Non ci ha mai risposto con numeri e criteri oggettivi alle nostre critiche».

    Ma la censura avrà anche un colore politico?
    «Sì e questo rende la cosa ancora più grave. Siamo in un Paese in cui la denuncia per diffamazione è facile ed efficace, per mettere a tacere media. In un sistema politicizzato come il nostro, questo nuovo potere che Agcom potrebbe aggravare il fenomeno. Dalla denuncia per diffamazione all'oscuramento d'Autorità di un sito il passo è breve».

    Perché vi è sembrato che Calabrò avesse molta fretta di completare la delibera?
    «In precedenza Agcom ci aveva promesso, per tenerci buoni, tanti incontri di mediazione e che il testo definitivo non sarebbe stato subito esecutivo ma che sarebbe stato messo in consultazione. Adesso invece ha deciso che già prima dell'estate, probabilmente il 6 luglio, arriverà a una delibera fatta e compiuta».

    Come ti spieghi questa fretta?
    «Siamo in un contesto di grossa instabilità politica. In questo momento il clima è ancora favorevole agli interessi di Mediaset, ma Agcom teme che non sarà presto così e quindi vuole chiudere in fretta la vicenda. E' un altro effetto del conflitto di interesse del presidente del Consiglio».

    L'interesse delle lobby del copyright è evidente. Ma di Mediaset? E' solo quello di tutelare il proprio diritto d'autore sul web (ha denunciato in passato Google per video su YouTube, del resto)?
    «Non solo. Lo scopo è forgiare il web in modo simile al mercato che loro conoscono e depotenziandone la minaccia al loro business. Hanno fatto così anche con la delibera sulle web tv».

    Che farete se la delibera passa così com'è?
    «Faremo ricorso al Tar del Lazio. Se necessario a Bruxelles, ma crediamo che il Tar bloccherà la delibera, che secondo molti esperti è illegittima, poiché viola diritti fondamentali del cittadino. Ma visto che ci sono forti interessi del Presidente del Consiglio a far passare quelle norme, il governo potrebbe intervenire direttamente con un decreto, in caso di blocco al Tar».

    Fonte

    ____________________________________________________________

    Al di là dei toni da chi grida al regime e vede ogni dove la soppressione delle libertà quasi come se dopodomani dovessimo trovarci a zappare terra nei campi di concentramento, la notizia in sè potrebbe far riflettere e/o preoccupare.
     
    Top
    .
  2. B Minor.
     
    .

    User deleted


    Non ho ben capito una cosa: l'intervistato era Luca Nicotra, allora?
    Comunque, sono d'accordissimo con te, la notizia fa senza dubbio riflettere e/o preoccupare. Mi permetto di integrare quanto detto con alcune informazioni che sembrano fare proprio al caso nostro.

    Articolo 21 della Costituzione Italiana

    « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »

    INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO

    L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:
    - I soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali.
    - I membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità).
    - Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.
    - Diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico.
    - Libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero).
    - Diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare.
    - Libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi.
    - Diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati.
    Per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.

    La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.
    La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell'antico Stato liberale.

    LIMITI

    I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
    - Il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).
    Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale: (...) il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (...)
    Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
    - Il diritto alla riservatezza, da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti SocialNetwork o su Forum Privati dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.
    - I segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
    - L'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico.

    L'ARTICOLO 21 E INTERNET

    La Legge 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali stabilisce che Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
    Stando alla lettera di tale norma vi era una corrente di interpreti, cui, secondo La Repubblica aderiva anche il sottosegretario Vannino Chiti, che riteneva che il mondo web sarebbe rientrato pienamente nella norma con una vasta applicazione del principio di una larga concezione di che cosa sia un "giornale on-line", con l'importante conseguenza che ogni sito avrebbe dovuto avere un "direttore" iscritto all'Albo dei giornalisti o dei pubblicisti.
    Un certo seguito di tale posizione si era avuto anche in ambienti giornalistici, ma un forte movimento di opinione sostenne che con tale interpretazione la nuova Legge violava l'articolo 21 della Costituzione. Un deciso intervento venne anche dal proponente, il deputato Giuseppe Giulietti, presidente peraltro proprio dell'Associazione "Articolo 21", fino a che il sottosegretario Chiti, intervenne chiarendo le sue prime dichiarazioni e indicando i precisi limiti della legge: nessun sito che precedentemente non avesse già l'obbligo di essere considerata "testata giornalistica" avrebbe avuto un aggravamento delle formalità di registrazione o di controllo.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche.
    Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.
    Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino.
    Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria.

    Fonte & Fonte
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar



    Group

    L'Essenza
    del Tempo
    Posts
    10,470
    Location
    dalla spumeggiante Fantasia del Tempo...

    Status
    Anonymous
    L'articolo proposto da Luca è sicuramente degno di attenzione, sia per l'argomento in sé, sia per le possibili ripercussioni su tutti noi, fruitori del web. Non ne sapevo assolutamente niente, per cui non posso confermare né smentire né chiarire i vari punti dubbi della questione. Come d'abitudine, conto di farmi un quadro completo in merito prima di formarmi un'opinione ed esprimerla. Certo è che converrà seguire attentamente gli sviluppi della vicenda...
     
    Top
    .
  4. B Minor.
     
    .

    User deleted


    So che in molti hanno protestato contro questa censura, anche via Internet, ma qualcuno ha aggiornamenti più precisi? Voglio dire, che ne è stato della delibera?
     
    Top
    .
3 replies since 29/6/2011, 10:00   61 views
  Share  
.